Comune di Jesolo
si riporta di seguito un’estratto del regolamento di Tutela dall’Inquinamento Acustico adottato dal Comune che fissa gli adempimenti a carico di chi effettua trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale.
Essendo l’estratto una sintesi si consiglia sempre di contattare l’ufficio Tecnico Comunale per maggiori indicazioni.
Art.6 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici preventivi ai fini della tutela dell’inquinamento acustico.
In sede di presentazione di Piani particolareggiati e/o di Piani di recupero, con riferimento all’assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell’assegnazione del comparto all’una o all’altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d’uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.).
L’approvazione dei Piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l’automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.
Nella definizione dell’assetto planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull’area dell’intervento, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale, in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
Art.7 - Documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, piani di recupero e strumenti urbanistici preventivi
Ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica e privata e ai Piani di recupero dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente , che dovrà contenere:
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dell’eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica;
- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui ai commi 1 et 2 dell’art.4 del al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, di cui circolare sei settembre 2004 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio.
Art.8 - Relazione di impatto acustico da presentare in allegato alle istanze di concessione e/o autorizzazione edilizia
Gli interventi di trasformazione edilizia in ambienti civili ad uso privato, pubblico e collettivo e in ambienti di lavoro ad uso produttivo nel settore secondario e terziario relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovranno garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore ai sensi della Zonizzazione acustica.
Contestualmente alla istanza di concessione o di autorizzazione edilizia per interventi di trasformazione edilizia di edifici civili ad uso privato, pubblico e collettivo relativi a nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente ai sensi della Legge 447/95 art.2 comma 6, che dovrà contenere:
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati negli art.16 e 17 della presente normativa.
Gli edifici destinati a residenza unifamiliare sono esonerati dal rispetto delle normative previste per quanto riguarda l’isolamento acustico degli elementi interni.
Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in ambienti di lavoro ad uso produttivo, nel settore secondario e terziario, la suddetta relazione dovrà contenere anche indicazioni relative all’inquinamento acustico verso l’esterno. In questo caso la relazione di impatto acustico dovrà contenere:
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- localizzazione e descrizione delle sorgenti sonore connesse all’attività produttiva e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’intervento in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
Art.9 - Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto
È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati, titolari dell’iniziativa relativa alla progettazione e alla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto nel territorio del Comune di Jesolo ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, di porre in atto tutti i possibili accorgimenti costruttivi, soluzioni tecnologiche e scelta dei materiali (in primo luogo barriere antirumore e asfalti a bassa rumorosità ) atti a garantire la minimizzazione degli effetti di inquinamento acustico nei confronti delle aree e degli insediamenti esposti; ciò con particolare riferimento agli interventi relativi a linee su rotaia, autostrade, assi di viabilità primaria e strade comunque caratterizzate da elevati flussi di traffico in prossimità di aree abitate o per le quali gli strumenti urbanistici prevedano il futuro insediamento. Analoghi criteri dovranno essere osservati per quanto possibile in occasione della ripavimentazione degli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico.
Per le aviosuperfici e aree per atterraggi e decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge 25 marzo 1985, n° 106 e al DPR 5 agosto 1988, n°404, il gestore al fine di ottenere il nulla osta o la concessione d’uso deve presentare idonea documentazione di previsione d’impatto acustico.
La relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente e da allegare ai progetti relativi alla realizzazione di nuove strade, dovrà contenere:
- rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- valutazione dei flussi di traffico veicolare complessivo, della percentuale di veicoli pesanti e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- valutazione del contributo complessivo all’inquinamento acustico derivante dall’infrastruttura in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione acustica da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare;
- proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti, in grado di produrre inquinamento acustico.
Nel caso in cui dall’esercizio dell’infrastruttura di trasporto in progetto derivi il superamento degli standard di comfort acustico previsti dalla zonizzazione acustica a carico delle aree contermini, i piani parcellari di esproprio relativi alla realizzazione di nuove linee di trasporto e/o al potenziamento di quelle esistenti dovranno prevedere l’acquisizione di aree utili alla realizzazione dei necessari dispositivi di protezione ed il progetto esecutivo dovrà risultare integrato alla dettagliata descrizione di detti dispositivi.
Art.10 - Documentazione acustica da presentare in sede di riuso o subentro nell’uso del patrimonio edilizio esistente
Nel caso di mutamento della destinazione d’uso di un’unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del nuovo utilizzatore una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con allegata una relazione indicante la localizzazione e la descrizione di impianti, apparecchiature e/o attività generatrici di rumore, corredata da certificazione resa dal costruttore delle apparecchiature, dall’installatore impiantista e dal conduttore, in cui si evinca che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore.
In caso di aumento della rumorosità ambientale, dedotta in sede di valutazione della documentazione prodotta, fermo restando le sanzioni per aver reso false dichiarazioni, o riscontrata a seguito di rilevazione fonometrica dovrà essere presentata una relazione di impatto acustico, come descritto all’art.7.
Nell’ipotesi che venga superato il limite di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica e del criterio differenziale, dovrà essere prodotto un piano di risanamento acustico entro 30 giorni dall’avvenuto riscontro.
I tempi di esecuzione dei lavori atti al risanamento acustico sono fissati dall’Amministrazione Comunale sentito il tecnico competente.
Omissis
Art.13 - Vincoli all’utilizzazione edificatoria dei suoli per finalità di protezione dall’inquinamento acustico, relativi a interventi edilizi diretti cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisori tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli di cui al D.P.C.M. 5 Dicembre 1997.
Omissis
TITOLO IV - REQUISITI DI FONOISOLAMENTO DEGLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE ED OGGETTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO
Art.16 - Requisiti minimi da garantire
Per il contenimento dell’inquinamento acustico all’interno di ambienti civili ad uso privato, pubblico o collettivo, si fa riferimento al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e relativi allegati.
Art.17 - Requisiti da garantire nel caso di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti in sede di zonizzazione acustica
Per il contenimento dell’inquinamento acustico all’interno di edifici esposti in facciata a livelli equivalenti superiori agli standard prescritti, si fa riferimento al potere fonoisolante degli infissi esterni, delle griglie e delle prese d’aria verso l’esterno, delle strutture divisorie esterne verticali con e senza serramento.
Il potere fonoisolante dei suddetti elementi, misurato in laboratorio a 500 Hz, non deve essere inferiore aiseguenti valori:
- infissi esterni: = 30 dB;
- strutture divisorie esterne verticali con serramento: = 35 dB;
- strutture divisorie esterne verticali senza serramento: = 50 dB;